La Corte di cassazione, con sentenza n. 14055 del 28 giugno 2011, ha ribaltato la decisione con cui i giudici di merito avevano ritenuto illegittimi degli accertamenti induttivi notificati ad un veterinario. In particolare, in ordine a questi ultimi il Fisco aveva considerato di rilievo, alla stregua di presunzioni gravi, precise e concordanti, le dichiarazioni rilasciate della ex moglie del medico la quale aveva, altresì, fornito alla Guardia di Finanza un'agenda con il nominativo di molti clienti e di un altro medico veterinario che era stato chiamato in sostituzione del marito nel periodo di ferie.
Benché, quindi, le dichiarazioni dei terzi non sono da considerare prove nel processo tributario – precisa la Suprema corte – le stesse, in presenza “di peculiari circostanze e, in particolare, nel concorso di elementi ulteriori di prova idonei a renderli particolarmente attendibili, possono rivestire i caratteri delle presunzioni (generalmente ammesse nel processo tributario, nonostante il divieto di prova testimoniale), gravi precise e concordanti, ai sensi dell'articolo 2729 del codice civile, dando luogo di conseguenza, non a un mero indizio, bensì a una prova presuntiva, idonea da sola a essere posta a fondamento della motivazione dell'avviso di accertamento in rettifica da parte dell'amministrazione finanziaria”.
weekly news 26/2011