Con sentenza n. 14034 del 28 giugno 2011, la Corte di cassazione ha ribadito che la detrazione delle spese per beni e servizi inerenti all'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, “postula che il contribuente sia in possesso delle relative fatture, le annoti nell'apposito registro (art. 25), e conservi le une e l'altro, gravando su esso contribuente l'onere di produrre la documentazione contabile legittimante la detrazione”.
In tale contesto, la detrazione non può essere ammessa se l'intestatario delle fatture indicato nel documento contabile non è il reale fornitore.
Sulla base di detti assunti i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso presentato dal Fisco avverso la decisione con cui gli organi giudiziari di merito avevano ritenuto detraibili alcune spese che la società contribuente aveva documentato con la produzione di fatture da cui emergeva, tuttavia, la difformità del soggetto emittente rispetto a quello che aveva eseguito le prestazioni.
weekly news 26/2011