La Corte di cassazione, con sentenza n. 28731 del 19 luglio 2011, ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano disposto, nell'ambito di un procedimento penale instaurato a carico del rappresentante legale di una società cooperativa per occultamento o distruzione di documenti contabili finalizzato alla commissione di evasione fiscale, il sequestro preventivo dei beni dell'azienda.
La difesa della società si era opposta a questa misura sostenendo che, poiché la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex decreto 231 non si estende ai reati tributari, doveva escludersi anche l'applicabilità del sequestro per equivalente sui beni della stessa.
Di diverso avviso la Corte di legittimità la quale, confermando quanto già sottolineato dai giudici dei gradi precedenti, ha ritenuto irrilevante che alla cooperativa non fosse stata ascritta alcuna responsabilità amministrativa. Ed infatti, nella specie, anche se il reato era addebitabile all'indagato, le conseguenze patrimoniali di vantaggio erano ricadute sulla società a favore della quale la persona fisica aveva agito. La cooperativa, quindi, non poteva considerarsi come terza estranea al reato in quanto aveva partecipato all'utilizzazione degli incrementi economici derivati; ne conseguiva la legittimità della misura cautelare disposta nei confronti dei beni della stessa.
weekly news 29/2011