La Corte di cassazione, con sentenza n. 29161 del 21 luglio 2011, ha respinto il ricorso presentato da tre amministratori di una Srl avverso la decisione con cui gli stessi erano stati condannati, dai giudici di merito, per bancarotta documentale fraudolenta. I ricorrenti lamentavano che la colpa delle mancate o inesatte annotazioni sulla contabilità non fosse loro addebitabile in quanto la relativa tenuta era stata affidata ad un commercialista ed era quindi questo a doverne rispondere.
Di diverso avviso la Corte di legittimità secondo cui “in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'imprenditore non va esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata a un soggetto fornito di specifiche cognizioni tecniche”; ed infatti – continua la Cassazione - “la qualifica rivestita non esime dall'obbligo di vigilare e controllare l'attività svolta dal delegato”. E per la configurazione del reato contestato – sottolinea il Supremo collegio – è sufficiente che vi sia il “dolo generico, ossia la consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità renderà o potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, in quanto la locuzione in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari connota la condotta e non la volontà dell'agente, sicché è da escludere che essa configuri il dolo specifico”.
weekly news 29/2011