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Minimi: novita' dalla manovra

Pubblicato il 24 luglio 2011 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Manovra correttiva, convertita nella legge 111/2011, all’articolo 27 dispone novità su requisiti di accesso e tassazione per i contribuenti minimi.
Il nuovo regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, per dare impulso alla costituzione di nuove imprese, prevede che a partire dal 1° gennaio 2012 possano accedere al regime dei minimi, solo per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, le persone fisiche:
a) che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione;
b) che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007.
L'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali - comma 105 dell'articolo 1 della legge n. 244/2007 - è ridotta al 5%. Sono confermate l’esenzione dall’Irap, la non applicazione dell’Iva e le agevolazioni contabili. Infine è data la possibilità, per l’anno in cui si accede al regime dei contribuenti minimi, di calcolare l’acconto Irpef escludendo il reddito scaturito dall’attività professionale o di impresa.
Le condizioni per la fruizione sono che:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività da agevolare, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.
È da rilevare che, nel convertire il decreto, la legge 111/2011 ha previsto che si potrà fruire del regime agevolato anche dopo il quarto periodo di imposta successivo all’inizio dell’attività, ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.
Ai contribuenti fuoriusciti dall’agevolazione, ossia che presentano le caratteristiche dei “minimi” ma non appartengono più alla categoria, rimane l’esenzione dall’Irap e l’esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici ai fini Iva.
weekly news 30/2011

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