Le scritture contabili obbligatorie devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta. Lo dispone l’articolo 22 del Dpr 600/73. La conseguenza più immediata della sentenza n. 247/2011 della Corte costituzionale riguarda, così, il raddoppio del periodo - da quattro a otto e da cinque a dieci anni, rispettivamente per Imposte dirette e Iva - di necessaria conservazione dei documenti contabili.
Ma la sentenza entra di prepotenza anche sul tema difesa del contribuente. Le strade da percorrere sono sostanzialmente due, ossia il contribuente che è convinto della strumentalità della comunicazione del reato penale ai soli fini del raddoppio dei termini, potrà ricorrere al giudice tributario o denunciare l’accaduto in procura.
Tuttavia, sarà difficile proprio controbattere al trinceramento del verificatore dietro al periodo necessario per approfondire le operazioni di quantificazione delle imposte in odore di evasione. Inoltre, c’è da considerare anche la facilità con cui si possa superare la soglia stabilita dal Dlgs 74/2000, da cui deriva l’obbligo di denuncia penale, in presenza di contestazioni come quelle su antieconomicità o abuso del diritto.
weekly news 30/2011