Notizia

Contributi sui Rol al 16 del mese successivo la scadenza

Pubblicato il 09 luglio 2011 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

L’Inps si uniforma alle istruzioni fornite dal Ministero del lavoro con interpello n. 16/2011 in materia di obbligo contributivo per mancato godimento dei permessi per Rol (riduzione orario di lavoro).
Con circolare n. 92 dell’8 luglio 2011 l’Istituto previdenziale prende atto che con l’interpello il ministero ha stabilito che l’obbligo contributivo in caso di mancato godimento dei permessi ovvero del mancato pagamento dell’indennità sostitutiva degli stessi nel termine fissato dai Ccnl sorge con riferimento al termine ultimo di godimento dei permessi e non può subire differimenti. In sostanza il versamento dei contributi va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è posto il termine ultimo di godimento del permesso.
La circolare n. 92, nel fornire le istruzioni al datore di lavoro per effettuare il versamento, avverte che occorre sommare l’importo corrispondente al compenso per ROL e/o ex festività non godute alla retribuzione del mese successivo a quello di scadenza; l’ammontare va inserito nell’elemento della sezione individuale del flusso UniEmens. Effettuato l’adempimento, qualora i permessi in questione vengano fruiti, il contributo versato non è più dovuto e può essere recuperato attraverso la variabile retributiva con la causale FERIE presente nella sezione individuale del flusso UniEmens. 09/07/2011
weekly news 28/2011

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 30 luglio 2026
Mod. redditi 2026 Persone fisiche Soggetti che non beneficiano della proroga

Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2025 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);IRPEF (saldo 2...

Scadenza del 30 luglio 2026
Mod. redditi 2026 Società di persone Soggetti che non beneficiano della proroga

Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%,relativi a:saldo IVA 2025 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);imposta sostitu...

Scadenza del 30 luglio 2026
Mod. redditi 2026 Società di capitali ed enti non commerciali Soggetti che non beneficiano della proroga

Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (compresi i soggetti che hanno differito l’approvazione del bilancio entro 180 gg. e ch...

Scadenza del 30 luglio 2026
Mod. IRAP 2026 Soggetti che non beneficiano della proroga

Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, IRAP (saldo 2025 e primo acconto 2026) da parte di società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con...