L’Inps si uniforma alle istruzioni fornite dal Ministero del lavoro con interpello n. 16/2011 in materia di obbligo contributivo per mancato godimento dei permessi per Rol (riduzione orario di lavoro).
Con circolare n. 92 dell’8 luglio 2011 l’Istituto previdenziale prende atto che con l’interpello il ministero ha stabilito che l’obbligo contributivo in caso di mancato godimento dei permessi ovvero del mancato pagamento dell’indennità sostitutiva degli stessi nel termine fissato dai Ccnl sorge con riferimento al termine ultimo di godimento dei permessi e non può subire differimenti. In sostanza il versamento dei contributi va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è posto il termine ultimo di godimento del permesso.
La circolare n. 92, nel fornire le istruzioni al datore di lavoro per effettuare il versamento, avverte che occorre sommare l’importo corrispondente al compenso per ROL e/o ex festività non godute alla retribuzione del mese successivo a quello di scadenza; l’ammontare va inserito nell’elemento della sezione individuale del flusso UniEmens. Effettuato l’adempimento, qualora i permessi in questione vengano fruiti, il contributo versato non è più dovuto e può essere recuperato attraverso la variabile retributiva con la causale FERIE presente nella sezione individuale del flusso UniEmens. 09/07/2011
weekly news 28/2011