Nello studio 25.6.2026 n. 22-2026/CTS, il Consiglio nazionale del Notariato si sofferma sulle differenze nei controlli in fase di iscrizione al RUNTS, distinguendo tra:
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enti che richiedono la personalità giuridica, per i quali il controllo di legalità e la verifica della sussistenza del requisito patrimoniale competono al notaio, mentre all'ufficio del RUNTS spetta esclusivamente la verifica della regolarità formale della documentazione;
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enti privi di personalità giuridica, per i quali il controllo degli uffici del RUNTS è più incisivo, attenendo al possesso dei requisiti funzionali e strutturali previsti dal D.lgs. 117/2017. La stessa logica riguarda gli atti modificativi degli statuti degli ETS.
Nella pratica, tuttavia, si assiste a un'espansione del controllo degli uffici del RUNTS, tanto in fase di iscrizione quanto in fase di verifica della permanenza dei requisiti di iscrizione. I controlli sulla permanenza dei requisiti non dovrebbero tradursi in controlli di seconda istanza, cioè consistere in un "riesame" dei requisiti di iscrizione, ma solo in una valutazione di elementi nuovi o sopravvenuti rispetto all'iscrizione.