Qualora il commercialista, anche se terzo rispetto alla società poi fallita, contribuisca a realizzare “un segmento efficace del risultato illecito” con una condotta dannosa nei confronti della massa dei creditori che continui fino alla dichiarazione di insolvenza dell'azienda, lo stesso, in concorso con gli amministratori della società, va considerato penalmente responsabile del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
E' quanto sancito dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 30412 del 1° agosto 2011, con cui è stata ribaltata, con rinvio, la decisione della Corte d'appello di escludere la colpevolezza di un professionista rispetto all'accusa di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale rivoltagli nell'ambito del fallimento della società dallo stesso assistita.
weekly news 31/2011