L’acuirsi della crisi economico-finanziaria degli ultimi anni ha fatto sì che molte imprese si siano trovate nella condizione di non riuscire più ad affrontare i propri debiti, ricorrendo così alle diverse forme di ristrutturazione possibili.
Partendo proprio dalle diverse tipologie di ristrutturazione dei debiti disponibili (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione del debito, piano di risanamento attestato), l’Organismo italiano di contabilità ha approvato, in via definitiva, il principio contabile OIC 6 “Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio”.
Con tale documento, si delinea il corretto trattamento contabile da applicare e la relativa informativa di bilancio da predisporre. In base alla fattispecie di ristrutturazione del debito che si decide di adottare, infatti, cambiano sial il conto economico che la nota integrativa, soprattutto con riferimento all’esercizio in cui si perfeziona l’accordo di ristrutturazione.
Le disposizioni contenute nel principio contabile n. 6 si applicano a partire dai bilanci relativi all’esercizio in corso alla data di approvazione del documento. E’ consentita, tuttavia, un’applicazione anticipata.
Le nuove disposizioni si riferiscono alle operazioni di ristrutturazioni messe in atto dalle imprese che rispettano il principio della continuità aziendale e redigono il bilancio in base al Codice civile e ai principi contabili nazionali. Il documento non si applica alle imprese che devono applicare i principi contabili internazionali ai sensi del Decreto legislativo n. 38/2005. Allo stesso modo, non si applica alle imprese che, in sede di redazione del bilancio d’esercizio, seguono le disposizioni dettate dal titolo VIII del Codice delle Assicurazioni.
Infine, si ricorda che non soggiacciono alle nuove disposizioni tutte quelle operazioni di ristrutturazione che hanno finalità di liquidazione dell’impresa debitrice, in quanto già rientranti nell’ambito di applicazione del principio OIC 5.
weekly news 31/2011