Al fine di alleggerire il lavoro delle Commissioni tributarie impegnate a dirimere il contenzioso con i contribuenti, dal prossimo anno debutterà nell’ambito dell’ordinamento tributario l’istituto del “reclamo e della mediazione”.
A sancirlo il novellato articolo 17-bis del Dlgs n. 546/1996, che prevede la presentazione di un reclamo volto all’annullamento totale o parziale dell’atto o finalizzato al componimento della controversia tramite mediazione. Tale articolo è stato introdotto dalla recente manovra correttiva del 2011, il decreto legge n. 98, convertito dalla legge n. 111/2011.
Il nuovo istituto partirà gradualmente e sarà inizialmente applicabile per i soli avvisi di accertamento notificati dall’agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° aprile 2012. Tutti gli atti emessi e notificati da altro ente impositore resteranno, invece, soggetti alla procedura ordinaria.
Il procedimento è attivabile per le controversie di valore non superiore a 20mila euro, calcolato sulla base del valore del tributo ed al netto di sanzioni ed interessi, irrogate con l’atto impugnato. Se l’atto ha per oggetto l’irrogazione delle sole sanzioni, il valore della lite è rappresentato dalla loro somma.
Il reclamo è previsto in via obbligatoria per il contribuente e, qualora esso venga disatteso, lo stesso contribuente potrebbe vedersi pregiudicata la via della difesa contenziosa intrapresa con il ricorso. L’inammissibilità del ricorso, nel caso di disattesa del reclamo, è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Con il reclamo, il contribuente può richiedere l’annullamento totale o parziale dell’atto oppure proporre una mediazione. Ovviamente, quale che sia la richiesta del contribuente, questa deve essere strutturata e corredata di tutti i documenti necessari a supporto delle tesi difensive.
Il termine e le modalità di presentazione del reclamo sono analoghi a quelli previsti per l’introduzione del ricorso giurisdizionale. Se l’ufficio non ritiene di dover annullare in tutto o in parte l’atto oggetto di reclamo in quanto illegittimo, nell’istruttoria del reclamo si inserisce una fase di “mediazione” sulla base della proposta avanzata dal contribuente, completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa, o sulla base di una proposta formulata dallo stesso ufficio, se è quest’ultimo a non voler accogliere l’eventuale proposta di mediazione formulata dal contribuente.
Trascorsi 90 giorni senza che sia notificato l’accoglimento del reclamo o conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso e da tale data decorrono i termini per la successiva costituzione in giudizio del ricorrente e della parte resistente.
weekly news 33/2011