In base ad un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la detraibilità dell’Iva sugli acquisti di beni è collegata all’effettiva inerenza dell’attività esercitata: è necessario che l’acquisto sia in stretta connessione con le finalità imprenditoriali, senza che sia richiesto uno svolgimento concreto delle relative attività.
Se ricorresse tale condizione, allora la detrazione dell’Imposta sul valore aggiunto spetterebbe anche nel caso in cui non siano effettuate operazioni attive, come avviene per i soggetti cessati dalla loro attività oppure per quelli non più operativi.
Il principio è stato ripreso dalla Ctr Friuli Venezia Giulia nella sentenza n. 93/10/11, con cui è stato riconosciuto il rimborso Iva alla Srl cessata. La Commissione tributaria ha ammesso che il diritto al rimborso non deve essere necessariamente correlato all’imponibilità dell’investimento. È sufficiente che all’atto dell’acquisto del bene sussista una stretta inerenza tra i beni strumentali acquistati e la finalità propria dell’imprenditore. In tal modo, il diritto al rimborso Iva spetta anche nel caso di una Srl ormai cessata.
weekly news 33/2011