Notizia

Le novita' della manovra di ferragosto sulle libere professioni

Pubblicato il 17 agosto 2011 Il Sole 24 Ore;Italia Oggi

La manovra di ferragosto ha apportato cambiamenti di rilievo al mondo professionale. Di fatto, l’articolo 2, comma 5 del Dl 138/2011 aggiunge il comma 2-sexies all’articolo 12 del Dlgs n. 471/97, estendendo ai liberi professionisti alcune misure finora applicate ai commercianti al minuto. Dunque, una delle prime novità introdotte è quella che vuole la sospensione del professionista da parte del Fisco nel caso di mancata fatturazione per quattro volte nell’arco di cinque anni.

Ma non basta. La manovra è intervenuta direttamente anche in materia di onorari professionali, con lo scopo di permettere alle categorie ancorate ai vecchi regi decreti di dotarsi degli strumenti organizzativi ed economici necessari per ristrutturarsi e uscire dalla crisi.

In primo luogo, vengono recuperati i tariffari professionali che erano stati aboliti dalla legge Bersani del 2006. Già a quei tempi era stata abolita la tariffa minima per i professionisti ed era stata tracciata la strada della negoziazione della parcella tra professionisti e clienti. Ora, la manovra ribadisce il discorso dei compensi pattuiti per iscritto all’atto del conferimento, facendo riferimento alle tariffe professionali, ma anche in deroga a queste ultime. Dunque, vi è un esplicito richiamo alla tariffa “base” per il negoziato anche se si riconosce la possibilità di derogare alle tariffe stesse, che restano applicabili in caso di contenzioso.

La Manovra ha, poi, sancito che la formazione continua del professionista diventa un obbligo. La pubblicità informativa con ogni mezzo sui titoli professionali posseduti e sulle caratteristiche del servizio offerto è libera purché non sia ingannevole, denigratoria e non veritiera. Ancora, ai professionisti è imposto l’obbligo di stipulare un’assicurazione per i danni derivanti dall’esercizio professionale. Non sono ammesse limitazioni all’esercizio professionale, in riferimento al numero o per area geografica, ma solo per ragioni di interesse pubblico. È previsto un compenso equo per i tirocinanti.

weekly news 33/2011

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 aprile 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di marzo e versamento dell’imposta dovuta.

Scadenza del 16 aprile 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a marzo per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Scadenza del 16 aprile 2025
irpef ritenute alla fonte dividendi

Versamento delle ritenute operate (26% - codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel primo trimestre per:partecipazioni non qualificate;partecipazioni qualificate, derivanti da uti...

Scadenza del 16 aprile 2025
Mod. F24/770

Versamento delle ritenute / trattenute operate a marzo:su redditi di lavoro dipendente e assimilati;su redditi di lavoro autonomo;dal condominio (4%) per prestazioni derivanti da contratti d’app...