Il Ministero del Lavoro, con nota protocollo n. 13315 del 26 luglio 2011, rettifica quanto affermato circa la maxisanzione per lavoro nero in pregresse circolari spiegando che:
- la riduzione della maxisanzione vale anche nel caso di condotte poste in essere prima dell’entrata in vigore della legge n. 183/2010 (Collegato lavoro 2010), ossia ante 24 novembre 2010, per le quali non sia stata emessa l’ordinanza ingiunzione di pagamento della relativa sanzione;
- può essere ridotta anche la sanzione accessoria (che dunque non è più ritenuto un importo fisso) di 150 euro (o 30 euro in caso di lavoro nero temporaneo) per giornata di lavoro in nero;
- la riduzione della maggiorazione giornaliera della maxisanzione per il lavoro nero va applicata anche in caso di procedimenti sanzionatori che abbiano già formato oggetto di rapporto al Direttore della Dpl.
weekly news 31/2011