Con la circolare n. 109 del 5 agosto 2011, l’Istituto previdenziale spiega l’applicazione del contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi risultino complessivamente superiori a 90.000 euro lordi annui.
Si tratta di una misura che è stata introdotta dalla manovra estiva (legge n. 111/2011) e decorre dal 1° agosto 2011 fino al 31 dicembre 2014. Nella circolare si legge che ai fini del prelievo del contributo di perequazione è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato e la trattenuta viene applicata in via preventiva e conguagliata a conclusione dell’anno di riferimento.
Per quanto riguarda i pensionati nei cui confronti deve essere applicato il prelievo, l’Inps spiega che ci si riferisce a tutti i trattamenti pensionistici obbligatori e i trattamenti integrativi e complementari, sia erogati dall'Inps che dagli altri Enti previdenzialii. A tali importi concorrono anche i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, come per esempio le rendite integrative. Restano, invece, escluse dal computo le prestazioni di tipo assistenziale, gli assegni straordinari di sostegno a reddito, le pensioni erogate alle vittime del terrorismo, le rendite INAIL.
La misura del contributo di perequazione è pari al 5% della parte eccedente l’importo di 90.000 euro e fino a 150.000 euro, ed al 10% per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento pensionistico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui. Riguardo alla modalità di effettuazione della ritenuta, si precisa che la trattenuta è effettuata in via preventiva su ciascun rateo di pensione a decorrere dal 1° agosto 2011 e viene rideterminata a consuntivo.
L’importo minimo del contributo annuo da trattenere, calcolato su tutte le pensioni del soggetto, è pari a 12,00 euro annui. Relativamente ai trattamenti pensionistici erogati dall’ex IPOST la trattenuta sarà effettuata sul rateo di pensione del mese di agosto 2011. Al contrario, per quanto riguarda gli altri trattamenti pensionistici erogati dall’Ente previdenziale la trattenuta sarà effettuata a decorrere dal mese di settembre 2011, sulla quale sarà operato il conguaglio relativo al mese di agosto 2011. L’importo del contributo diminuisce l’imponibile da assoggettare all’Irpef.
weekly news 32/2011