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No al taglio del 10% dell ' assegno Cigs per i dipendenti delle aziende in crisi

Pubblicato il 10 agosto 2011 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

In risposta al quesito avanzato dai consulenti del lavoro, il ministero del Lavoro specifica che per i dipendenti delle aziende in amministrazione straordinaria, gli importi dei trattamenti di integrazione salariale di cui alla CIGS non possano subire decurtazioni per un ammontare pari al 10%, nella misura in cui la durata dell’intervento della Cassa Integrazione Straordinaria sia equiparata al termine previsto per l’attività del commissario, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 7, comma 10-ter della legge L. n. 236/1993.

La precisazione è offerta con interpello n. 31 del 9 agosto 2011, in cui il Dicastero ha provveduto ad inquadrare giuridicamente l’istituto dell’amministrazione straordinaria, al fine di evidenziare i requisiti e le modalità per l’attivazione della relativa procedura, ed inoltre a rapportare ad essa gli effetti conseguenti alla situazione di crisi aziendale in cui versano le imprese che fruiscono della CIGS. Dal 1° luglio sale a 239 euro l’assegno di incollocabilità

Il decreto del ministero del Lavoro 20 maggio 2011 è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 177 del 1° agosto. Tale provvedimento decreta, con decorrenza 1° luglio 2011, la rivalutazione dell’assegno di incollocabilità, che così raggiunge i 239,16 euro.

L'assegno consiste in una speciale prestazione economica che viene riconosciuta dall’Inail ai soggetti che, a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale, hanno riportato una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 34% e, dunque, non possono più fruire del collocamento obbligatorio.

L'assegno viene pagato mensilmente insieme alla rendita ed è rivalutato annualmente con decorrenza 1° luglio di ogni anno, con apposito decreto ministeriale in relazione all'indice ISTAT delle variazioni effettive dei prezzi al consumo.

weekly news 32/2011

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