Il decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 173 del 27 luglio 2011, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi entra in vigore dall’11 agosto 2011, dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione.
Il provvedimento, in attuazione dell'articolo 23, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, ha come finalità quella di riordinare le tipologia dei permessi, ridefinire i presupposti oggettivi e precisare i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la fruizione dei congedi, dei permessi e delle aspettative, oltre che quello di razionalizzare e semplificare i documenti da presentare ai fini dello loro fruizione.
La novità più importante riguarda il congedo parentale per l’assistenza al figlio disabile, che include anche il permesso ordinario e può essere fruito complessivamente per un periodo massimo fino a tre anni, entro il compimento dell’ottavo anno del bambino. Per quanto riguarda le donne in congedo di maternità, viene riconosciuta la facoltà di rientrare anticipatamente al lavoro, in caso di interruzione della gravidanza o di morte prematura del bimbo. Infine, per quanto riguarda i dipendenti pubblici che fruiscono di un periodi di aspettativa per motivi di studio, se nei successivi due anni si interrompe il rapporto con la Pa, il lavoratore è tenuto a restituire la retribuzione percepita durante il congedo.
weekly news 32/2011