Scaduto il contratto di staff leasing (somministrazione a tempo indeterminato) per disdetta dell’impresa utilizzatrice, se l’Agenzia per il lavoro non riesce a ricollocare il dipendente assunto a tempo indeterminato, questo può essere licenziato per giustificato motivo.
Il chiarimento giunge dalla sentenza n. 3848 (26 luglio scorso) del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro.
I giudici milanesi hanno considerato valido il licenziamento, una volta constatato che l’Agenzia aveva messo in atto tutte le misure atte al ricollocamento del lavoratore, nel pieno rispetto degli impegni previsti dalla legge e dal contratto collettivo di settore. Secondo l’articolo 23 del CCNL di settore del lavoratore in questione, l’agenzia che riprende in carico il lavoratore deve firmare un accordo sindacale con le organizzazioni dei lavoratori di livello provinciale e provvedere al suo reimpiego, tramite un’azione di orientamento, formazione ecc...
Il piano deve avere una durata di almeno sei mesi, al termine del quale periodo se il lavoratore non è stato reimpiegato può essere licenziato per giustificato motivo oggettivo.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza in oggetto, non ha fatto altro che verificare il corretto rispetto del citato articolo 23. Nessuna salvaguardia per i dipendenti in mobilità anteriore alla legge n. 122/2010
weekly news 33/2011