Con l’articolo 18, comma 16 del decreto legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, è stato nuovamente modificato il quadro normativo in materia di indennità di malattia.
Il nuovo disposto normativo, infatti, stabilisce che dal 1° maggio 2011 non sono più escluse dal versamento per la contribuzione di malattia all’Inps le categorie per le quali il datore di lavoro è tenuto per legge o contratto a retribuire direttamente il dipendente assente per tale evento. La contribuzione per l'indennità economica di malattia dovrà essere versata anche dai datori di lavoro che si sostituiscono all'Inps nel retribuire il lavoratore malato, come previsto ad esempio nel nuovo rinnovo CCNL del settore Terziario.
Il citato articolo 18 della manovra correttiva di luglio ha introdotto il comma 1-bis all’articolo 20 del Dl n. 112/08, per cui è ora stabilito che - dal 1° maggio 2011 – vige l’obbligo di versamento, per i datori di lavoro, della contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia. La regola vale per le categorie di lavoratori cui la suddetta assicurazione è applicabile ai sensi della normativa vigente. I contributi versati restano acquisiti all’Inps e conservano la loro efficacia non per i periodi anteriori al 1° gennaio 2009, ma per quelli anteriori al 1° maggio 2011, con un preciso scopo sia di cassa sia deflattivo di probabili contenziosi.
A sua volta anche l’Inps è intervenuto con proprio messaggio – il n. 14490 del 2011 – per sottolineare come lo stesso comma 16, lettera b), non consenta la ripetizione dei contributi versati dagli stessi datori di lavoro fino a quella data.
weekly news 34/2011