Con la sentenza n. 456/2011, la Commissione tributaria regionale di Roma ha precisato che l’uso del redditometro è consentito al Fisco solo per valutare la capacità di spesa del contribuente relativa al periodo che precede l’anno di imposta su cui è disposto l’accertamento. E’ illegittimo, invece, il controllo basato sulle spese sostenute dal contribuente negli anni d’imposta successivi.
Secondo i giudici regionali romani, vi è stata un’errata interpretazione dell’articolo 38 del Dpr 600/73 da parte dell’Amministrazione finanziaria, con la conseguenza che l’ufficio ha ritenuto che tale articolo consentisse “l’interpretazione fittizia di qualsiasi reddito anche futuro, mentre è evidente che il meccanismo non può che operare per il passato”.
Ciò discende dalla ratio a base della stessa norma, che è quella di tassare i redditi che ragionevolmente sono stati occultati e che sono emersi in un momento successivo al loro accumulo, grazie ad un evidente incremento della capacità patrimoniale del contribuente.
Ne consegue, che l’accertamento che si fonda sul calcolo della capacità reddituale del contribuente, basato su un calcolo incongruente con l’anno fiscale de quo, deve essere annullato, in quanto l’accumulo, che è frutto di un evasione fiscale, deve avvenire “prima e non dopo l’accrescimento patrimoniale”.
Solo in tal modo, l’accertamento eseguito sulla verifica di congruità delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche si fonda su dati certi. Infatti, proprio dagli indici di capacità di spesa si arriva alla quantificazione del maggior reddito.
weekly news 35/2011