A seguito della riforma del diritto societario ad opera del Dlgs n. 6/2003, in base al quale è stato riscritto l’articolo 2495 del Codice civile, riguardante la cancellazione delle società di capitali, sono sorti numerosi problemi attinenti sia la cancellazione della società estinta dal registro delle imprese, sia la possibilità di procedere all'erogazione di rimborsi a favore delle società estinte.
Su questi temi si sono concentrate sia le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sia la stessa agenzia delle Entrate, quest’ultima su esplicita richiesta di chiarimenti da parte di una Dre (risoluzione n. 77/2011).
Nel documento di prassi citato, l’Agenzia spiega come la modifica legislativa apportata al diritto societario ha fatto rivedere il precedente orientamento amministrativo ed, inoltre, ha portato al sorgere di un nuovo indirizzo giurisprudenziale da parte della Suprema Corte.
Alla luce di queste nuove prese di posizione, l’Amministrazione finanziaria offre conclusioni completamente diverse circa l’effetto dell’estinzione delle società e la sua conseguente cancellazione dal registro delle imprese. In primo luogo, muovendo dal nuovo orientamento giurisprudenziale, l’Agenzia conferma che il termine di decorrenza degli effetti della cancellazione è individuato nel momento di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2004) per le cancellazioni già avvenute in precedenza e nella data di cancellazione dell'iscrizione per le cancellazioni successive all'entrata in vigore della legge.
Da un punto di vista fiscale, invece, relativamente al problema della gestione delle sopravvenienze attive che dovessero emergere a seguito dell'estinzione della società, le Entrate sottolineano come a seguito di questa e conseguente cancellazione dal registro imprese, si viene a creare una comunione ordinaria tra gli ex soci sui beni dell'attivo per quote uguali a quelle di liquidazione (articolo 1100 Codice civile).
Da tale assunto si parte anche per risolvere il problema dei rimborsi d'imposta. L’articolo 5 del Dm 26 febbraio 1996 esplicitamente afferma che il rimborso Iva spettante alla società cancellata dal registro delle imprese può essere eseguito al liquidatore “nella sua qualità di rappresentante legale della società in fase di estinzione”, se il credito di imposta sia stato evidenziato nel bilancio finale di liquidazione. A seguito dei recenti interventi normativi, la citata disposizione deve essere attualizzata, dato che con l’estinzione della società viene a mancare il soggetto a cui l’ufficio potrebbe eseguire il rimborso d’imposta, non potendosi configurare un rappresentante legale di un soggetto estinto.
Da qui, la conclusione dell’agenzia delle Entrate secondo cui anche ai rimborsi si possono applicare gli stessi principi stabiliti per gli elementi patrimoniali attivi sopravvenuti. Di conseguenza, come avviene per le società di persone, la titolarità del diritto al rimborso viene riconosciuta direttamente ai soci in misura pro quota delle imposte.
weekly news 35/2011