Per la Corte di cassazione – sentenza n. 17739 del 29 agosto 2011 – per invocare la giusta causa di un licenziamento deve esservi proporzionalità fra fatto addebitato e recesso e ciò tenendo conto di “ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali”.
E' stato, quindi, respinto il ricorso avanzato da una società avverso la condanna impartitagli dai giudici di merito a reintegrare e risarcire un dipendente licenziato per asserita “giusta causa” per aver prelevato, nell'effettuare le operazioni di chiusura della cassa al termine del turno, la somma di 5 euro dall'incasso.
weekly news 35/2011