Notizia

Indennizzo per cessazione attivita' : la scadenza rimandata per non piu' di 18 mesi

Pubblicato il 31 agosto 2011 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Potrà raggiungere al massimo i 18 mesi l’allungamento del godimento dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale previsto dal decreto legislativo n. 207 del 1996. A fornire i dovuti chiarimenti a seguito dell’approvazione del Collegato lavoro (Legge n. 183/2010) è l’Inps con il messaggio n. 16870 del 30 agosto scorso.
La nota dell’Istituto previdenziale rammenta che inizialmente la scadenza dell’indennizzo in parola era fissata al mese successivo in cui il beneficiario compie il 65° anno di età, se uomo, ovvero il 60° anno di età, se donna; successivamente è stato prorogato, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, fino al momento della prima decorrenza utile per la pensione di vecchiaia.
In merito a ciò il messaggio precisa che beneficiano della proroga fino al momento della prima decorrenza utile per la pensione di vecchiaia solo i soggetti che, in possesso dei requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti per la pensione di vecchiaia, rimarrebbero, in assenza della proroga stessa, senza indennizzo e senza pensione, e quindi senza la tutela prevista dal legislatore.
Esclusi dall’allungamento, e quindi assoggettati alla scadenza dei 65 o 60 anni, rimangono coloro già titolari di pensione erogata dall'INPS o da altro ente pensionistico, o che diventino titolari di pensione prima della scadenza dell'indennizzo nonché i soggetti che, nel mese di compimento dell'età pensionabile, non possiedono il requisito contributivo minimo richiesto per accedere alla pensione di vecchiaia.
L’Inps fa presente che, a seguito dell’introduzione di nuovi requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia (finestre mobili), il periodo massimo di proroga della scadenza è di diciotto mesi, a partire dal compimento dell'età pensionabile.
weekly news 35/2011

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 maggio 2026
Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).