Il transfer pricing è l’oggetto di due sentenze della Ctr Lombardia.
Per l’Amministrazione finanziaria, proprio grazie alla capacità di incidere sui prezzi dei beni scambiati infragruppo si può trasferire base imponibile da un Paese all’altro, beneficiando di regole fiscali più vantaggiose. Si ricorda che i prezzi di trasferimento sono disciplinati dall’articolo 110, comma 7 del Tuir. Per il Fisco, le regole che valgono per determinare il prezzo di trasferimento di beni tra imprese tra loro indipendenti dovrebbero essere le stesse che vengono usate anche nel caso di rapporti infragruppo.
Non è sempre facile effettuare contestazioni circa la valutazione estimativa dei prezzi di trasferimento e, per di più, si deve considerare anche il fatto che lo stesso legislatore ha escluso la sanzionabilità delle imprese se queste sono dotate di una adeguata documentazione giustificativa.
Le due sentenze dei giudici milanesi, la n. 63/11/2011 del 10 giugno e la n. 67/7/2011 del 7 giugno scorso, si incentrano proprio su questi delicati argomenti.
Con la prima pronuncia, si stabilisce che gli accertamenti in materia di transfer pricing sono legittimati se sono palesi gli indebiti vantaggi fiscali cui il gruppo potrebbe ambire nel mettere in atto l’operazione di trasferimento. Nel caso in cui la politica dei prezzi di trasferimento porti a scontare nell’altro Stato una pressione fiscale analoga a quella italiana, non può ritenersi sottointeso l’intento di ottenere benefici fiscali e l’accertamento si deve considerare infondato.
Con la sentenza n. 67, che riguarda alcuni aspetti procedurali, si cerca di fissare delle regole circa la metodologia con cui operare per la ricostruzione del congruo valore delle transazioni intercompany. I giudici hanno sottolineato che l’utilizzo di comparazioni tra transazioni ritenute similari è consentito solo con riferimento a condizioni di mercato e prodotti merceologici similari.
weekly news 35/2011