La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32934 del 31/8/11, confermando la condanna di un datore di lavoro di Torino che aveva assunto alle proprie dipendenze due lavoratori stranieri credendoli regolari, ha sancito che il datore di lavoro rischia, comunque, la sanzione penale se si limita, in buona fede, a prendere visione della richiesta di permesso di soggiorno. È necessaria, invece, la certezza sull'effettivo rilascio del titolo.
In altri termini, è onere del datore di lavoro sincerarsi che la procedura di richiesta di permesso di soggiorno sia andata a buon fine. Nei vari gradi di giudizio, pur riconoscendo la buona fede dell’imprenditore, è stato ritenuto sussistente l'elemento psicologico dell'illecito “per avere l'imputato colpevolmente omesso di verificare, prima dell'assunzione, l'effettivo rilascio del permesso di soggiorno”.
weekly news 35/2011