Notizia

La comunicazione di decadenza dalla Cigs legittima il ricorso al giudice ordinario

Pubblicato il 02 settembre 2011 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con il messaggio n. 16045 del 2011, l’Ente di previdenza nazionale specifica quali sono le modalità con cui deve essere comunicata ad un lavoratore la revoca della prestazione di cassa integrazione guadagni straordinaria, istituita dalla legge n. 160 del 1988.

Nel messaggio si legge che nella comunicazione diretta inoltrata al lavoratore, con cui si comunica l’intervenuta decadenza dalla prestazione di cassa integrazione straordinaria, deve essere indicata la facoltà di presentare ricorso al giudice ordinario.

La declaratoria di decadenza, infatti, non deve essere considerata come un documento in cui può prevalere l’esercizio della discrezionalità amministrativa, attribuito dalla legge alla Pa, ma semmai un documento con cui si fa valere la posizione del lavoratore, con il conseguente riconoscimento a quest’ultimo dell’esercizio di un diritto soggettivo alla prestazione economica.

Nella declaratoria – spiega l’Inps - deve essere riportata “una mera comunicazione della violazione di una disposizione di legge”, che richiama, di conseguenza, l’applicazione della sanzione prevista dalla normativa stessa.

weekly news 35/2011

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 25 novembre 2024
Enasarco Versamento Contributi

Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al terzo trimestre.

Scadenza del 25 novembre 2024
Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a ottobre (soggetti mensili). 

Scadenza del 30 novembre 2024
Iva dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di ottobre relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei sogget...

Scadenza del 02 dicembre 2024
Acconti Mod. 730/2024

Operazioni di conguaglio sulla retribuzione erogata a novembre per l’importo dovuto a titolo di acconto 2024 (seconda o unica rata).