La Ctp Reggio Emilia, con sentenza n. 143/4/11 depositata il 18 agosto 2011, ha stabilito che nella cessione d’azienda il Fisco può rettificare il valore dell’avviamento basandosi su indicatori e parametri che tengano conto della situazione concreta dell’azienda. Pertanto, non è ritenuto corretto il comportamento dell’Ufficio che rettifichi il valore in oggetto basandosi su meri moltiplicatori forfettari.
Tale metodo contestato, pur non essendo più in vigore – non è stato recepito dal Dlgs 218/97 sull’accertamento con adesione – continua ad essere applicato (senza indicare la norma) dal Fisco, che viene invitato, anche per scongiurare contenziosi improduttivi, almeno a comparare il risultato dei moltiplicatori con parametri oggettivi.
weekly news 37/2011