Con il provvedimento del 13 settembre 2011, il direttore dell’agenzia delle Entrate ha approvato il modello per la richiesta telematica (via esclusiva) di definizione delle liti fiscali con l’Amministrazione, pendenti al 1° maggio 2011 e d’importo non superiore ai 20mila euro, ex articolo 39, comma 12, del decreto legge 98/2011 – Manovra di luglio.
Nel documento, corredato di istruzioni, si legge che è ritenuta valida la sanatoria anche se si è commesso un errore di calcolo “scusabile”: in tale ipotesi, l'Agenzia comunicherà all’interessato l'ammontare della differenza e i relativi interessi.
La norma riguarda le liti poste dinanzi alle Commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado, anche a seguito di rinvio, su atti impositivi, inclusi gli avvisi di accertamento e i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni. Restano escluse dalla definizione agevolata in oggetto le liti relative al rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi, quelle sugli avvisi di liquidazione e i ruoli, nonché quelle sull’omesso versamento dei tributi e quelle collegate ai precedenti condoni.
Ogni domanda, da inviare tramite gli intermediari abilitati o una qualsiasi Direzione provinciale delle Entrate, può essere relativa ad una sola lite. A prova dell’avvenuta presentazione il contribuente riceverà, da chi ha inviato, la copia cartacea della richiesta e la copia della comunicazione dell’Agenzia.
L’Agenzia spiega che ai fini della chiusura delle liti occorre che le somme dovute siano versate entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione, utilizzando il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” - per i codici si rimanda alla risoluzione 82/E/2011 - e che la domanda sia presentata entro il 2 aprile 2012. È esclusa la compensazione.
In merito a quanto costerà la definizione, si ricorda che sono dovuti:
- 150 euro per le liti di valore inferiore ai 2mila euro;
- il 10% del valore se l’ultima sentenza è stata favorevole al contribuente;
- il 50% del valore se l’ultima sentenza è stata favorevole all’Agenzia;
- il 30% se non c’è stata ancora alcuna sentenza.
Le somme versate a titolo provvisorio possono essere scalate. Se le somme già versate raggiungono la somma dovuta, e non c’è altro da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
Nel provvedimento, infine, circa la data in cui il modello sarà reso disponibile all’utenza è precisato che sarà comunicata con una prossima nota agenziale.
weekly news 37/2011