Con la pubblicazione della Legge n. 148/11, di conversione del Dl n. 138/11, sulla “Gazzetta Ufficiale”, serie generale, del 16 settembre 2011, diventa ufficiale l’obbligo per i ricorrenti che si costituiscono davanti alle Commissioni tributarie provinciali e regionali di presentare la nota di iscrizione a ruolo.
Senza tale nota, il processo tributario non parte, cioè il ricorso resta bloccato presso la segreteria della Commissione e non viene inviato al presidente, che dovrà procedere ad avviare l'iter processuale con l'assegnazione alla sezione e con l’attribuzione al ricorrente del numero di ruolo del registro generale.
Così, dal giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione - 17 settembre 2011 - coloro che presentano ricorso devono inoltrare anche la nota compilata, con la richiesta di iscrizione a ruolo del ricorso tributario nel registro generale dei ricorsi o degli appelli.
Il dipartimento delle Finanze, a tal fine, ha pubblicato sul proprio sito internet il modulo per l’iscrizione a ruolo che i contribuenti devono compilare e allegare al momento della costituzione in giudizio. Si resta in attesa, invece, della circolare dello stesso dipartimento in materia di contributo unificato.
Il modello presenta appositi spazi per la richiesta di tutti i dati necessari al ricorso, quali: il valore della lite, le parti in causa, i difensori e la data della notifica. Il documento deve essere depositato insieme agli altri documenti entro 30 giorni dalla notifica del ricorso. Il mancato deposito della nota non comporta l’inammissibilità del ricorso, ma semplicemente non attiva l’iter processuale per la sua trattazione. Il ricorso deve essere presentato mediante la notifica dell’ufficiale giudiziario o tramite posta oppure mediante consegna dell’atto alla controparte. Se è spedito per posta o consegnato, al ricorrente spetta l’attestazione dello stato di conformità, con cui lo stesso si assume la responsabilità delle difformità della copia spedita/consegnata.
weekly news 38/2011