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Notai del Triveneto su conferimenti e convocazione di assemblea e altre massimo 2011

Pubblicato il 18 settembre 2011 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Per i notai del Triveneto, la perizia concernente i conferimenti in natura nelle Spa oltre a poter essere specificamente predisposta in vista del conferimento, può essere redatta anche per altri fini e poi utilizzata a supporto del conferimento stesso. Ciò, in questo ultimo caso, deve però essere espressamente consentito dal perito coinvolto.

Per quel che concerne, invece, la convocazione dell'assemblea dei soci, i notai precisano che, in presenza di clausole statutarie che prevedano modalità di convocazione ulteriori rispetto a quelle legali, le prime sono da ritenere di valenza meramente "organizzativa": ne deriva che la relativa inosservanza non comporta invalidità della convocazione. La pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito internet della società– spiegano ancora i notai veneti – va reso visibile almeno per tutto il periodo di tempo prescritto dalla normativa in materia, mentre il diritto dei soci ad integrare l'ordine del giorno non può essere esercitato se gli argomenti da proporre richiedano un termine di convocazione maggiore rispetto a quello previsto per l'assemblea convocata.

Forniscono inoltre chiarimenti su collegio sindacale, perdite e società che ricorrono al mercato del capitale di rischio, con i nuovi orientamenti del 2011 emessi dal Comitato Triveneto dei Notai.

In caso di società in liquidazione non vige il principio per cui per perdite oltre 1/3 del capitale non è possibile disporre una copertura parziale delle perdite. In questa ipotesi, invece, è ammessa la riduzione parziale.

La massima H.E.1 afferma che le dimissioni di un sindaco hanno vigore da subito anche qualora il collegio non si renda completo con i supplenti. Infatti secondo il nuovo articolo 2400, comma 1 del codice civile, è ammessa la prorogatio del collegio sindacale solo alla fine del mandato di 3 anni. 

Con la massima I.D.9 si sostiene che un sindaco che svolge funzioni di controllo legale dei conti non può dimettersi solamente dalla carica di revisore legale restando in funzione per quanto riguarda il controllo di legalità. Il punto nodale è rappresentato dal fatto che l’organo deve intendersi nella sua unitarietà e di conseguenza non è possibile nominare un collegio per la funzione di controllo gestionale ed uno per il controllo legale dei conti.

Altre massime trattano della durata del primo esercizio di una società di capitali, della riduzione facoltativa per perdite in pendenza di prestito obbligazionario convertibile, del quorum di deliberazione per la nomina dell’organo di liquidazione nelle spa, della trasformazione di cooperativa a mutualità prevalente in società di lucro o consorzio.

weekly news 38/2011

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