L'Amministrazione finanziaria non può notificare, a pena di nullità, un avviso di accertamento prima dello scadere dei sessanta giorni dalla chiusura delle operazioni. L'articolo 12 della Legge n. 212 del 2000, infatti, oltre a prevede testualmente che dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, il contribuente possa comunicare entro 60 giorni osservazioni e richieste, sancisce che “l'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza”. E tale previsione vale anche nei casi in cui l'attività espletata dall'Amministrazione sia consistita nella semplice raccolta di documenti fiscali.
Sulla base di tale assunto la Corte di cassazione, con la sentenza n. 18906 del 16 settembre 2011, ha respinto il ricorso presentato dal Fisco avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano annullato un avviso di accertamento basato non su una vera e propria ispezione ma sulla raccolta di documentazione.
weekly news 38/2011