Sostanzialmente tre sono gli interventi restrittivi della Manovra di Ferragosto sulla disciplina delle società di comodo.
L’Ires dovuta dalle società in oggetto vede l’aliquota nuova del 38% in luogo del 27,5%, con la maggiorazione di 10,5 punti percentuali. La maggiorazione di aliquota è applicata sul reddito imponibile dichiarato anche nel caso in cui esso risulti superiore al reddito minimo. In merito, si precisa che una società di capitali socia di una di persone di comodo calcolerà l’aliquota del 38% solo sulla quota di reddito da partecipazione, mentre pagherà il 27,5% sul reddito prodotto direttamente.
Indipendentemente dal superamento del test di operatività, saranno ritenute di comodo anche le società che si dichiarano in perdita per tre periodi d’imposta consecutivi ovvero, nell’arco del triennio, dichiarino per due periodi d’imposta una perdita e per il terzo un reddito inferiore a quello minimo.
In caso di concessione di beni della società o dell'impresa individuale in godimento rispettivamente ai soci o ai familiari dell'imprenditore, è stabilita l'imposizione a titolo di reddito diverso della differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo previsto per la concessione. Di più, è stabilita l'indeducibilità dei costi relativi a questi beni in sede di determinazione del reddito d'impresa.
Restano fuori dalla disciplina le società semplici e le società non residenti prive di stabile organizzazione in Italia, tranne le esterovestite.
La nuova norma entra in campo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione: per un contribuente con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare la maggiorazione Ires sarà applicabile a partire dal periodo d’imposta 2012.
Il primo impatto con i calcoli con le nuove regole saranno gli acconti dovuti per il 2012. A tal proposito si avvisa che si dovrà assumere quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.
weekly news 39/2011