La Corte di cassazione, con sentenza n. 19692 del 27 settembre 2011, chiarisce che nell’ambito di indagini finanziarie sono legittime le presunzioni sui versamenti anche dei privati: “gli artt. 32 e 38 dpr n. 600/1973 hanno portata generale e pertanto riguardano la rettifica delle dichiarazioni dei redditi di qualsiasi contribuente, quale che sia la natura dell'attività dagli stessi svolta e dalla quale quei redditi provengano, la qual cosa in particolare è da ritenersi per quanto relativo all'applicabilità della presunzione di cui all'art. 32, comma 1, n. 2”. Nella sentenza si precisa anche che per la verifica in banca basta l'autorizzazione dell'istituto e che il contraddittorio con il contribuente non è obbligatorio.
La Corte spiega che il riferimento ai ricavi e alle scritture contabili della norma non può impedire all'ufficio di desumere per qualsiasi contribuente che i versamenti operati sui propri conti correnti, e privi di giustificazione, costituiscano reddito. Ciò in quanto la norma si riferisce ai prelevamenti, che sono indizio di maggiori redditi solo relativamente agli imprenditori poiché non è possibile presumere una produzione di reddito da una spesa per un contribuente che non sia imprenditore o lavoratore autonomo.
Infine, con la sentenza si coglie l’occasione di specificare che il termine dei 30 giorni per la verifica è riferibile alla permanenza dei verificatori e non alla durata dei controlli.
weekly news 39/2011