Le penali per ritardata consegna contenute nel contratto sono, in linea generale, deducibili per l'impresa che sia tenuta al loro versamento in quanto da considerare “inerenti l'attività di impresa”.
E' quanto sancito dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 19702 del 27 settembre 2011 pronunciata relativamente ad una vicenda in cui l'Agenzia delle entrate aveva avanzato ricorso per chiedere che venisse esclusa la deducibilità delle penalità pagate da un'impresa immobiliare in conseguenza della ritardata consegna degli appartamenti dati in locazione. La penalità – precisa la Suprema corte – costituisce “un patto accessorio del contratto con funzione sia di coercizione all'adempimento, sia di predeterminazione della misura del risarcimento in caso d'inadempimento”. Essa, quindi, non ha natura e finalità sanzionatoria o punitiva, essendo predeterminata al solo scopo di rafforzare il vincolo contrattuale e di liquidare preventivamente la prestazione risarcitoria.
Per contro, sono da considerare indeducibili le sanzioni pecuniarie irrogate per punire comportamenti illeciti nonché quelle irrogate dal competente Garante in presenza di comportamenti volti a falsare la concorrenza sul mercato.
weekly news 39/2011