Da domani, 1° ottobre 2011, gli avvisi di accertamento diventano immediatamente esecutivi; ciò vuol dire che una volta emessi non avranno più necessità di essere seguiti da un ruolo da parte dell’agenzia delle Entrate né di veder notificata la cartella di pagamento da parte del concessionario della riscossione. L’atto di accertamento, una volta emesso, andrà ad incidere direttamente sulla sfera patrimoniale del contribuente e non darà seguito ad una successiva cartella di pagamento con la quale richiedere le imposte provvisorie e gli interessi. Il tutto a patto che si verifichino congiuntamente due condizioni: gli atti di accertamento emessi dall’Agenzia si devono riferire agli anni d’imposta 2007 e seguenti; devono essere emessi dal 1° ottobre 2011 in poi.
Il venire meno di uno solo di questi presupposti non trasforma l’avviso di accertamento in un atto immediatamente esecutivo, con la previsione del pagamento delle imposte nella misura di un terzo di quanto complessivamente contestato, entro il termine di presentazione del ricorso. Di conseguenza, resterà applicabile la vecchia disciplina e l’avviso di accertamento sarà seguito dalla notifica della cartella di pagamento.
Il disposto normativo che ha previsto la cosiddetta “concentrazione della riscossione nell’accertamento” è stato il Dl Sviluppo (Dl 70/2011), che si riferisce ad alcuni specifici tributi come: le imposte sui redditi, le relative addizionali, l’Irap e l’Iva. Ne restano esclusi, invece, i tributi doganali o altri tributi indiretti, diversi dall’Iva, come l’imposta di registro. Inoltre, l’iscrizione a ruolo rimane in vigore per alcune categorie di atti, come quelli inerenti l’attività di liquidazione e controllo formale delle dichiarazioni.
Per quanto riguarda i termini della riscossione “concentrata”, si è stabilito che l’accertamento diventa esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica. L’atto deve contenere l’intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso. Se trascorso questo termine, il contribuente risulta inadempiente, ci sono altri 30 giorni prima che l’agenzia delle Entrate affidi la posizione all’agente della riscossione. La legge 106/2011, che ha convertito il Dl Sviluppo, prevede che per gli atti aventi valenza di titolo esecutivo l’esecuzione forzata venga sospesa per un periodo di 180 giorni dall’affidamento in carico degli agenti della riscossione. Dunque, una volta affidato il carico delle somme ad Equitalia, l’esecuzione forzata viene sospesa per 180 giorni consecutivi, sia con riferimento al contribuente che presenta ricorso sia a quello che accetta la pretesa tributaria.
weekly news 39/2011