In risposta ad alcune richieste di chiarimento pervenute al Ministero del Lavoro circa la corretta applicazione della nuova disciplina del tirocinio introdotta dalla manovra di ferragosto (Dl 118/2011), sul sito Internet dello stesso Dicastero sono state pubblicate alcune Faq.
Due chiarimenti specifici riguardano gli studenti e la possibilità di svolgere un periodo di tirocinio. Il Lavoro ha precisato che agli studenti è consentito svolgere un periodo di tirocinio extra curriculare, a condizione che il tirocinio sia promosso da scuole o università e che venga svolto all'interno del periodo di frequenza del corso di studi, anche se non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi. Inoltre, è ammessa la possibilità di svolgere un tirocinio extra curriculare dopo aver conseguito la laurea triennale e durante il corso di studio per conseguire la laurea specialistica.
Altro quesito riguarda la possibilità di proroga fino a 12 mesi di un tirocinio attivato prima del 13 agosto 2011. A tal riguardo, il Ministero ha chiarito che i tirocini attivati o prorogati prima del 13 agosto proseguono in base alle vecchie regole e fino alla scadenza indicata dal relativo progetto formativo. Solo per le proroghe attivate dopo la data indicata si applica, invece, la nuova disciplina, che prevede una durata massima del tirocinio di 6 mesi. Per vedere a quale disciplina si è soggetti, dunque, fa fede la data di attivazione del tirocinio. Per il Lavoro, questa data coincide con la data di pubblicazione del bando del tirocinio o con la data di emanazione dell'atto idoneo alla individuazione dei soggetti beneficiari del tirocinio.
WN 39/2011