Le conseguenze dell'omessa nomina del collegio sindacale da parte della Srl, nei casi in cui ne ricorrano i presupposti, è una delle materie su cui il Comitato Triveneto dei Notai si è soffermato nell'aggiornare i propri orientamenti in materia di atti societari.
La dottrina, in tali ipotesi, considera la mancata nomina del collegio non come una causa di nullità bensì una causa di scioglimento della società stessa per impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea per un congruo periodo di tempo, tale da escludere la sussistenza di un mero ritardo. Spetta, quindi, agli amministratori provvedere alla dichiarazione di accertamento dello stato di scioglimento della società e, in via sussidiaria, ai soci ed agli amministratori ad adire il Tribunale per l'accertamento giudiziale del verificarsi della causa di scioglimento.
Il problema che si pone è quando soci e amministratori si mostrino inadempienti rispetto a tali incombenti e la Srl continui a svolgere la propria attività anche in assenza del collegio. Secondo i notai del Triveneto, l'omessa o mancata nomina del collegio sindacale, in questi casi, va a compromettere la piena efficacia delle delibere che presuppongono l'intervento di tale organo, e ciò a prescindere dalla causa dell'omessa o mancata nomina.
In tale contesto, è il presidente dell'assemblea il soggetto responsabile a cui spetta l'accertamento dell'assenza del collegio sindacale in sede assembleare, salvo nel caso in cui la nomina del collegio sia obbligatoria per la sussistenza di un capitale sociale superiore al minimo delle Spa.
weekly news 40/2011