Notizia

Ex minimi con regime residuale semplificato

Pubblicato il 03 ottobre 2011 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con la Manovra di luglio l'imposta sostitutiva dei minimi è stata portata dal 20% al 5%, ma sono stati anche aggiunti altri requisiti per l’accesso al regime agevolato. Per effetto delle restrizioni sui requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2012 la platea dei “minimi” si ridurrà. Gran parte dei vecchi minimi si vedranno trasferiti a un nuovo regime intermedio: degli “ex minimi” o delle “mini-partite Iva”.

Lo scenario degli ex minimi vede due strade da percorrere. Continuare ad applicare l’aliquota agevolata per qualche anno dopo il periodo già trascorso di 4 anni (2008-2011), un anno ancora o più fino ai 35 anni, o applicare il regime residuale semplificato che prevede alleggerimenti contabili e calcolo ordinario di reddito e Iva.

Si ricorda che le attività d’impresa che a partire dal 1° gennaio 2012 non hanno i requisiti per beneficiare del regime dei minimi, cessano l’applicazione delle condizioni agevolate dall’anno successivo a quello in cui viene meno una della condizioni. I fuoriusciti, che saranno soggetti agli studi di settore, dovranno osservare l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, sono invece esonerati:

- dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell’imposta sul valore aggiunto;

- dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell’Iva (diventa un versamento unitario annuale);

- per il periodo precedente, dall’imposta regionale sulle attività produttive.

weekly news 40/2011

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 giugno 2025
Mod. 730/2025

Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio telema...

Scadenza del 16 giugno 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).