La domanda avanzata all’agenzia delle Entrate da una società di capitali, che ha esercitato l’opzione per il regime di trasparenza ai sensi degli articoli 115 e 116 del Tuir, è se sia consentito alla società stessa di usare il credito corrispondente alle ritenute subite per assolvere mediante compensazione i propri oneri tributari e contributivi.
L’Agenzia risponde all’istanza con la risoluzione n. 99/E del 3 ottobre 2011.
Nel documento di prassi si legge che il meccanismo disciplinato dalla circolare n. 56 del 23 dicembre 2009 che consente la riattribuzione delle ritenute da parte dei soci o associati – dietro comunicazione avente data certa anteriore all’uso del credito da parte della società o dello studio associato stesso – è espressamente riservato alle società e associazioni di cui all'articolo 5 del Tuir e non può essere esteso ai soggetti trasparenti di cui agli articoli 115 e 116 del Tuir.
In altri termini, per le società di persone e per gli studi professionali è consentito che gli associati riattribuiscano, in tutto o in parte, le ritenute alla società che le può compensare nel modello F24. Ciò, in virtù del fatto che il regime di trasparenza costituisce il loro regime naturale di tassazione. Stessa cosa non può accadere per le società di capitali che, invece, scelgono in via opzionale il regime di trasparenza. Di conseguenza, la riattribuzione delle ritenute dai soci alla società, che ha optato per tale regime, non è consentita: si incorrerebbe nell’effetto di ricondurre (anche se solo limitatamente alle ritenute) il soggetto “trasparente” all’ordinaria modalità di tassazione Ires, in evidente contraddizione con la scelta operata.
weekly news 40/2011