Con la sentenza n. 20449 del 6 ottobre 2011, la Corte di cassazione ha ribaltato la decisione con cui i giudici di merito avevano annullato l'atto di accertamento notificato ad una società sulla base di alcune indagini finanziarie che la Guardia di Finanza aveva intrapreso sui conti bancari intestati ai soci e ai parenti di questi, conti che erano presumibilmente utilizzati dalla società per eseguire le proprie operazioni in considerazione del fatto che la stessa non aveva un conto intestato a proprio nome.
Nella sentenza impugnata dall'Agenzia delle entrate era stato ritenuto che spettasse all'amministrazione l'onere della prova sulla riconducibilità delle operazioni all'impresa verificata. Per contro, la Corte di cassazione ha spiegato come spetti al contribuente, a seguito delle indagini finanziarie, giustificare dette movimentazioni e ciò in considerazione del fatto che l'inversione dell'onere della prova a carico del'interessato al controllo scatta anche nei confronti dei conti formalmente intestati a terzi, ma che siano strettamente collegati allo stesso.
weekly news 40/2011