La Corte di giustizia Ue, con la sentenza 6 ottobre 2011, è tornata ad esprimersi sul concetto di soggetto passivo Iva e sul luogo di prestazione del servizio offerto ai fini dell’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, nel caso specifico in cui l’operazione imponibile è stata effettuata da parte di un soggetto non stabilito nel luogo in cui è dovuta l'imposta.
Il caso di specie riguarda una persona fisica che ottiene un numero di partita Iva in Austria, dove ha sede la propria attività economica, e trasferito la residenza, pur continuando a soggiornare frequentemente in Germania.
All’imprenditore era stata contestata l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, dato che secondo l’amministrazione tributaria austriaca non vi erano le condizioni per l'applicazione del reverse charge, in quanto l'imprenditore non poteva essere considerato un soggetto passivo non residente in Germania, avendovi mantenuto la residenza di fatto.
La questione è stata rimessa alla Corte di Giustizia Ue, che con la sentenza in oggetto ha fornito una conclusione sulla determinazione della sede dell'attività economica di una società e alla conseguente definizione di soggetto passivo ai fini Iva, in riferimento unicamente all’attività economica svolta. Dall’interpretazione dell’articolo 21, n. 1, lettera b), della sesta direttiva del Consiglio (17 maggio 1977, n. 77/388/CEE), viene formulata la seguente definizione: per essere considerato un “soggetto passivo non residente all’interno del paese”, è sufficiente che si sia stabilita la sede dell'attività economica al di fuori di tale paese. Dunque, ai fini Iva, per il collegamento del soggetto passivo al territorio è necessario considerare il luogo in cui ha sede l’attività.
weekly news 40/2011