Notizia

Iva dove ha sede l ' attivita'

Pubblicato il 07 ottobre 2011 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Corte di giustizia Ue, con la sentenza 6 ottobre 2011, è tornata ad esprimersi sul concetto di soggetto passivo Iva e sul luogo di prestazione del servizio offerto ai fini dell’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, nel caso specifico in cui l’operazione imponibile è stata effettuata da parte di un soggetto non stabilito nel luogo in cui è dovuta l'imposta.

Il caso di specie riguarda una persona fisica che ottiene un numero di partita Iva in Austria, dove ha sede la propria attività economica, e trasferito la residenza, pur continuando a soggiornare frequentemente in Germania.

All’imprenditore era stata contestata l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, dato che secondo l’amministrazione tributaria austriaca non vi erano le condizioni per l'applicazione del reverse charge, in quanto l'imprenditore non poteva essere considerato un soggetto passivo non residente in Germania, avendovi mantenuto la residenza di fatto.

La questione è stata rimessa alla Corte di Giustizia Ue, che con la sentenza in oggetto ha fornito una conclusione sulla determinazione della sede dell'attività economica di una società e alla conseguente definizione di soggetto passivo ai fini Iva, in riferimento unicamente all’attività economica svolta. Dall’interpretazione dell’articolo 21, n. 1, lettera b), della sesta direttiva del Consiglio (17 maggio 1977,  n. 77/388/CEE), viene formulata la seguente definizione: per essere considerato un “soggetto passivo non residente all’interno del paese”, è sufficiente che si sia stabilita la sede dell'attività economica al di fuori di tale paese. Dunque, ai fini Iva, per il collegamento del soggetto passivo al territorio è necessario considerare il luogo in cui ha sede l’attività.

weekly news 40/2011

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 30 luglio 2026
Mod. redditi 2026 Persone fisiche Soggetti che non beneficiano della proroga

Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2025 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);IRPEF (saldo 2...

Scadenza del 30 luglio 2026
Mod. redditi 2026 Società di persone Soggetti che non beneficiano della proroga

Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%,relativi a:saldo IVA 2025 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);imposta sostitu...

Scadenza del 30 luglio 2026
Mod. redditi 2026 Società di capitali ed enti non commerciali Soggetti che non beneficiano della proroga

Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (compresi i soggetti che hanno differito l’approvazione del bilancio entro 180 gg. e ch...

Scadenza del 30 luglio 2026
Mod. IRAP 2026 Soggetti che non beneficiano della proroga

Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, IRAP (saldo 2025 e primo acconto 2026) da parte di società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con...