L’articolo 38, comma 1, lettera a), del decreto legge 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011, ha previsto uno speciale condono per l’Inps, che non è tenuto a pagare le somme relative alle mini-liti previdenziali.
Al fine di realizzare una maggiore economicità dell’azione amministrativa e favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti oltre che deflazionare il contenzioso in materia previdenziale e contenere la durata dei processi, l’articolo, infatti, dispone che i processi in materia previdenziale nei quali sia parte l'Inps, pendenti nel primo grado di giudizio alla data del 31 dicembre 2010, per i quali, a tale data, non sia intervenuta sentenza, il cui valore non supera complessivamente 500 euro, si estinguono di diritto, con riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente.
Si aggiunge, poi, che alle spese del processo si applica l'articolo 310 quarto comma, del codice di procedura civile. Tale norma prevede che, in caso di estinzione, le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate. Ciò, significa che non c'è liquidazione delle spese con accollo all'Inps dato che le spese restano a carico del pensionato o comunque di chi ha fatto causa all'Istituto previdenziale.
Dunque, se da una parte la disposizione normativa cancella automaticamente le cause pendenti, agevolando in un qualche modo il cittadino, dall’altra apre la questione delle spese legali. La regola secondo cui l’importo delle spese di giustizia e legali già anticipate rimangono a carico di chi le ha sostenute, di sicuro mette al riparo l’Ente previdenziale da eventuali rimborsi, ma allo stesso tempo grava sul cittadino/pensionato che, dovendo pagare le spese dell’avvocato, si vede annullare il vantaggio del recupero delle somme che il giudice gli ha riconosciuto d’ufficio.
weekly news 40/2011