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Si alla definizione agevolata delle liti pendenti che riguardano le cartelle di pagamento

Pubblicato il 11 ottobre 2011 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

In alcuni recenti chiarimenti dell’agenzia delle Entrate è stata riconosciuta la possibilità di definire in via agevolata le liti pendenti anche con riguardo alle cartelle di pagamento emesse ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr n. 600/1973.

Porta la data del 29 settembre 2011, la nota della Direzione provinciale di Bergamo con cui - confermando quanto già espresso dall’Amministrazione finanziaria nelle precedenti circolari n. 3/E/2003 e 12/E/2003 – si è interpretato in maniera estensiva l’istituto della definizione delle liti pendenti introdotto dal Dl 98/2011 e si è affermato che: “sono definibili le controversie aventi ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto che abbia funzione impositiva, ad eccezione degli atti aventi ad oggetto il silenzio, espresso o tacito, alla restituzione di tributi, il diniego o revoca di agevolazioni tributarie, salvo che l'atto impugnato contenga l'accertamento di maggiori tributi o l'irrogazione di sanzioni, l'avviso di liquidazione ed il ruolo, ove finalizzati alla mera riscossione di tributi ed ove non contengano una rettifica di dati dichiarati”.

Così, per la Direzione provinciale sembra potersi concludere che, riguardo alle cartelle di pagamento ex artt. 36-bis e 36-ter del Dpr n. 600/1973, l'unico caso in cui la lite non sarebbe definibile in via agevolata è quello relativo all'omesso versamento di imposte regolarmente indicate in dichiarazione. Ciò in quanto si tratta di un’attività puramente esattiva, di somme indicate dallo stesso contribuente nella propria dichiarazione e poi non versate, e dunque che non scaturisce da alcuna azione di tipo accertativo messa a segno dall’Amministrazione finanziaria.

Alla luce delle recenti aperture dell’agenzia delle Entrate oltre che di altre interpretazioni passate (Comm. Trib. Reg. di Bari, sentenza 13/9/2005, n. 68, e Comm. Trib. Reg. di Torino, sentenza 14/2/2008, n. 3), sembra così possibile concludere che il condono trovi un grande ambito applicativo, con poche esclusioni tra cui si fanno rientrare quella degli avvisi di liquidazione di imposte indirette dove non viene registrata una maggiore imposta e quella delle cartelle di pagamento solo se relative a omessi versamenti di imposte regolarmente dichiarate o a somme contestate mediante accertamento.

Weekly news 41/2011

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