La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21080 del 13 ottobre 2011, ha negato il diritto alla detrazione Iva per operazioni soggettivamente inesistenti, nel caso in cui il pagamento e la cessione della merce siano avvenuti nei confronti di una società che era la prestanome dell'effettivo fornitore.
Si legge nel testo della pronuncia che: “in tema di Iva, è indebita la detrazione d'imposta relativa a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, anche se la merce sia stata realmente acquistata e i costi risultino effettivamente sostenuti, non essendo la provenienza della merce stessa da soggetto diverso da quello figurante sulle fatture una circostanza indifferente ai fini dell'Iva: da un lato, infatti, la qualità del venditore può incidere sulla misura dell'aliquota e, per conseguenza, sull'entità dell'imposta legittimamente detraibile dall'acquirente e, dall'altro, il diritto alla detrazione non sorge comunque per il solo fatto dell'avvenuta corresponsione dell'imposta formalmente indicata in fattura, richiedendosi, altresì, l'inerenza all'impresa, requisito mancante in relazione all'Iva corrisposta al soggetto interposto, trattandosi di costo non inerente all'attività istituzionale dell'impresa, in quanto potenziale espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse, tali da rompere il detto nesso di inerenza”.
Weekly news 41/2011