Ad integrazione di una sua precedente posizione interpretativa, l’Ente di previdenza nazionale specifica che un’azienda che ha già fruito di un periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs) a zero ore non può ottenere un nuovo periodo di Cig ordinaria prima che siano trascorse almeno 52 settimane di attività lavorativa. Lo si legge nel messaggio n. 19350 dell’11 ottobre 2011.
Nel precedente messaggio n. 25623/2010, l’Inps aveva chiarito che è ammissibile che un'azienda dopo un periodo di cassa integrazione ordinaria, e uno successivamente di straordinaria, possa chiedere un ulteriore periodo di Cig ordinaria senza soluzione di continuità, a condizione che sussistano tutti i presupposti previsti dalla legge e vengano rispettati i limiti temporali previsti dalla normativa vigente.
Così, richiamando l'articolo 6 della legge 164/1975, che stabilisce che se l'impresa ha fruito di 12 mesi consecutivi di integrazione salariale, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di attività lavorativa, la conclusione a cui si giunge ora è quella dell’inammissibilità della richiesta di nuova Cig, a meno che l'anno di cassa integrazione straordinaria possa essere considerato al pari di una ripresa di attività lavorativa. Ma, ciò avviene solo nel caso in cui non ci sia stata sospensione a zero ore.
weekly news 41/2011