La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con la sentenza n. 226/16/2011, condanna il comportamento di un contribuente che aveva applicato anche in ambito fiscale – in virtù del principio di derivazione – la ripartizione della plusvalenza per tutta la durata del successivo contratto di leasing, come è previsto contabilmente dall’articolo 2425-bis, comma 4, del Codice civile. Secondo i giudici romani, invece, nel caso in esame, anche noto come operazione di “sale and lease back”, deve trovare applicazione l’articolo 86 del Tuir, che in quanto norma specifica è suscettibile di applicazione prioritaria rispetto ad altri principi generali come potrebbe essere, nel caso di specie, quello della competenza.
Ne deriva la conclusione secondo cui la plusvalenza va assoggettata ad Ires integralmente nell’anno di stipula del contratto di vendita, o in numero di quote costanti fino a cinque qualora l’immobile sia stato posseduto dal cedente per un periodo non inferiore a tre anni, in caso di cessione dell’immobile a società di leasing che, successivamente, lo concede in locazione al venditore.
weekly news 42/2011