Notizia

Pene accessorie anche per l ' amministratore prestanome

Pubblicato il 24 ottobre 2011 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con sentenza n. 35961 del 4 ottobre 2011, la Corte di Cassazione ricorda che non può essere esonerato dalle pene accessorie l'amministratore di società condannato per reati penal-tributari.

Il caso riguarda un amministratore di una società che ha omesso di presentare la dichiarazione. Va verificato se la responsabilità di tale azione è da far ricadere sull'amministratore di fatto o su quello di diritto, esistendo spesso all’interno delle aziende le cosiddette teste di paglia, appositamente nominate.

In seno alla stessa giurisprudenza della Suprema Corte si sono succedute, negli ultimi anni, posizioni discordanti. Nel motivare la più recente pronuncia, la Corte ha ribadito che l’amministratore di una società, benché abbia fatto da prestanome ad altri soggetti che di fatto hanno agito in suo conto, risponde dei reati contestati, dato che l’accettazione della carica comporta dei doveri di vigilanza e controllo che non sfuggono dalla sua responsabilità. Pertanto, anche le pene accessorie come conseguenza di una condanna penale ricadono sulla sua persona, secondo le recenti modifiche apportate al decreto legislativo n. 74/2000 (cosiddetta legge “manette agli evasori”). Ne deriva, quindi, che gli effetti delle pene accessorie sono ineliminabili, anche se spetta al giudice di merito operare una valutazione per la determinazione della loro durata.

weekly news 43/2011

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 giugno 2025
Mod. 730/2025

Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio telema...

Scadenza del 16 giugno 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).