Notizia

La definizione agevolata non sempre preclude la restituzione del versato

Pubblicato il 27 ottobre 2011 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La preclusione al rimborso delle somme versate, nel caso di adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti, non tocca le somme pagate relative ad imposte non contestate, in quanto non coinvolte nella determinazione degli importi da versare per chiudere la lite. Quanto mai attuale si rileva quanto affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 22262 del 26 ottobre 2011, stante la possibilità di definizione delle controversie fiscali riaperta con il Decreto Legge n. 98 del 2011.

Nel caso affrontato dalla sentenza, l'Agenzia delle entrate contestava il fatto che i giudici di merito avessero riconosciuto il rimborso dell'Irpeg nei confronti di un contribuente aderente al condono del 2002, nonostante l'articolo 16 della Legge n. 289/2002 non ammettesse la restituzione del versato.

Ma i giudici di Cassazione rammentano alle Entrate che la lite fiscale derivante dall'impugnazione di atti impositivi in cui si contestano solo alcune imposte, ha ad oggetto esclusivamente queste imposte e non quelle per cui nell'avviso di accertamento non vi è stata richiesta di maggior tributo.

In conclusione, il principio affermato dalla Corte suprema è il seguente: “la definizione della lite fiscale ai sensi dell'articolo 16 della legge 289/2002 preclude al contribuente soltanto la restituzione delle somme versate per le imposte in relazione alle quali l'avviso impugnato contenga una pretesa impositiva contestata e non preclude la restituzione delle somme versate per imposte che, pur contemplate nell'avviso, non abbiano formato oggetto di pretesta impositiva”.

weekly news 43/2011

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 13 maggio 2024
Contributo eccellenze settore gastronomico agroalimentare

Termine ultimo per l’invio telematico (entro le ore 12.00) al Ministero dell’Agricoltura della domanda di contributo a fronte di investimenti in macchinari / altri beni strumenta...

Scadenza del 16 maggio 2024
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 16 maggio 2024
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 maggio 2024
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate ad aprile per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).