La preclusione al rimborso delle somme versate, nel caso di adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti, non tocca le somme pagate relative ad imposte non contestate, in quanto non coinvolte nella determinazione degli importi da versare per chiudere la lite. Quanto mai attuale si rileva quanto affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 22262 del 26 ottobre 2011, stante la possibilità di definizione delle controversie fiscali riaperta con il Decreto Legge n. 98 del 2011.
Nel caso affrontato dalla sentenza, l'Agenzia delle entrate contestava il fatto che i giudici di merito avessero riconosciuto il rimborso dell'Irpeg nei confronti di un contribuente aderente al condono del 2002, nonostante l'articolo 16 della Legge n. 289/2002 non ammettesse la restituzione del versato.
Ma i giudici di Cassazione rammentano alle Entrate che la lite fiscale derivante dall'impugnazione di atti impositivi in cui si contestano solo alcune imposte, ha ad oggetto esclusivamente queste imposte e non quelle per cui nell'avviso di accertamento non vi è stata richiesta di maggior tributo.
In conclusione, il principio affermato dalla Corte suprema è il seguente: “la definizione della lite fiscale ai sensi dell'articolo 16 della legge 289/2002 preclude al contribuente soltanto la restituzione delle somme versate per le imposte in relazione alle quali l'avviso impugnato contenga una pretesa impositiva contestata e non preclude la restituzione delle somme versate per imposte che, pur contemplate nell'avviso, non abbiano formato oggetto di pretesta impositiva”.
weekly news 43/2011