Il ministero dell'Economia, in risposta a due interrogazioni in Commissione finanze alla Camera, interviene su abuso del diritto e consolidato fiscale.
Nel rispetto delle garanzie del contribuente (ex articolo 37 bis del Dpr 600/1973), per ovviare alla discrezionalità del Fisco sull’abuso del diritto, tale principio dovrà essere regolato con una norma generale antielusiva. La disposizione dovrà, superando l’attuale elencazione tassativa della casistica, coordinare la norma antielusiva con il principio dell’abuso del diritto alla luce delle sentenze della Cassazione. In proposito, si ricordano le sentenze di Cassazione – a Sezioni unite - nn. 30055 e 30057, che nel 2008 hanno tracciato definizione e modalità di applicazione del principio.
La recente giurisprudenza, invece, registra la sentenza 22258 del 26 ottobre 2011, in cui la Cassazione si è pronunciata in merito alla vendita di un immobile di una società ad un’altra società che, subito dopo, l’ha rivenduta con tenue differenza tra i corrispettivi. Per la prima transazione non è stata pagata l’Iva e la società vecchia proprietaria ha continuato ad avere disponibilità dell’immobile. Si stabilisce che, anche se le parti non sollevano la tesi della violazione, il giudice tributario che si accorga dagli atti dell’ipotesi di abuso del diritto, come nel caso di specie, deve necessariamente, pena la cassazione della sentenza, rilevarla d’ufficio.
In merito al consolidato, il sottosegretario all’Economia ha precisato che non basta a rinnovare l’opzione il comportamento concludente, ma deve obbligatoriamente essere dichiarata la volontà di rinnovarla con gli adempimenti appositi.
weekly news 43/2011