Con l’approvazione del decreto legislativo n. 368/01, con cui è stata riformata integralmente la materia del contratto a termine, è stata abrogata anche la norma che sanzionava gli eventuali vizi del contratto a termine con la conversione a tempo indeterminato.
L’abrogazione di tale norma è stata interpretata da parte della dottrina come la volontà di ricondurre la disciplina dei vizi del contratto a termine alle ordinarie regole del Codice Civile.
Con la sentenza n. 14681 del 27 settembre scorso, i giudici del Tribunale di Roma hanno voluto ribadire la suddetta interpretazione dottrinale, sostenendo che nel caso in cui una clausola del contratto a termine risulti nulla, l’intero negozio giuridico viene investito dal vizio, a meno che risulti evidente che le parti avrebbero stipulato il contratto anche senza quella specifica clausola colpita da nullità.
Pertanto, se la clausola in questione è proprio quella del termine di cui risulta privo il contratto, il lavoratore non ha diritto ad ottenere l’assunzione a tempo indeterminato: la trasformazione del rapporto di lavoro, dal momento che la nullità di una clausola (assenza del termine) vizia direttamente l’intero negozio giuridico. Allo stesso modo viene anche meno l’obbligo di riconoscere un’indennità economica al lavoratore.
weekly news 42/2011